Corte di Cassazione (34214/2023) – Solo il curatore, ai sensi dell'art. 66, II comma, L.F. può ampliare “a cascata” l'ordinaria azione revocatoria, nei confronti dei subacquirenti del bene originariamente ceduto al convenuto.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 07/02/2024 - 10:44Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 dicembre 2023, n. 34214 - Pres. Danilo Sestini, Rel. Chiara Graziosi.
Revocatoria ordinaria nei confronti del contraente immediato – Proposizione in corso di giudizio di ulteriore domanda nei confronti dei terzi subacquirenti – Inammissibilità - Revocatoria “a cascata” proponibile solo dal curatore in ambito fallimentare – Fondamento.