Tribunale di Brescia – Revocatoria ordinaria o fallimentare – Sequestro giudiziario di quote di s.r.l.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/02/2011

Tribunale di Brescia, 11 febbraio 2011, Pres. Est. Del Porto

Il sequestro giudiziario può essere disposto a cautela dell'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Ai fini della concessione della misura cautelare del sequestro giudiziario di quote sociali, a cautela di azione revocatoria, integra, in termini di verosimiglianza, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria medesima l'alienazione di quote sociali in cambio di somma di danaro, bene occultabile e distraibile per eccellenza. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Ai fini della concessione della misura cautelare del sequestro giudiziario di quote sociali, a cautela di azione revocatoria, sussiste il requisito del periculum, inteso come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione del bene, allorchè oggetto del sequestro giudiziario siano quote di società a responsabilità limitata, suscettibili di facile alienazione e di rapido depauperamento, in caso di gestione non corretta della società. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Brescia 11 febbraio 2011.pdf87.67 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]