Tribunale di Roma – Concordato preventivo dell’impresa di gruppo.

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Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale di Roma, 07 marzo 2011 - Pres. Monsurrò - Rel. Di Marzio.

Nella procedura fallimentare nessuna norma è dedicata al fenomeno del gruppo, il quale trova attenzione solo per i rapporti che possono instaurarsi tra fallimento e amministrazione straordinaria quando queste procedure coinvolgono società appartenenti al medesimo gruppo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Sotto il profilo sostanziale la scelta di autonomia privata del concordato preventivo relativo al gruppo è certamente legittima alla luce del principio di autonomia negoziale sancito dall'art. 1322 c.c., oltre che per la considerazione secondo cui, presentandosi il concordato preventivo come procedura concorsuale dell'impresa, non può che prendere in considerazione l'impresa stessa in tutte le conformazioni che ne costituiscono esplicazione pratica. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Anche sotto il profilo processuale è ammissibile un unico ricorso per l'ammissione al concordato preventivo riferibile all'impresa di gruppo, che contenga la posizione di più società commerciali e richieda, in un'unica adunanza, singole votazioni e separate deliberazioni in ragione di ciascuna organizzazione societaria e del gruppo di creditori ad essa riferibili. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]