Trib. Ravenna – Concordato preventivo, poteri del tribunale e transazione fiscale.
Tribunale Ravenna, 21 gennaio 2011 - Pres. dott. B. Gilotta, est. dott. M. Farolfi.
Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, in sede di omologazione del concordato preventivo approvato ex art. 177 l.f., al Tribunale non spetta accertare i requisiti di meritevolezza e di convenienza della proposta concordataria, salvo che non siano proposte opposizioni all'omologazione, potendosi solo in tale ultimo caso dare luogo all'ingresso di mezzi istruttori su richiesta delle parti o d'ufficio ed effettuare valutazioni comparative rispetto alla maggiore o minore vantaggiosità per i creditori delle alternative concretamente praticabili ( arg. ex art. 180, co. 4 l.f.) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Non osta all'omologazione del concordato la circostanza che la transazione fiscale inserita nella proposta concordataria non abbia ricevuto l'assenso dell'ente preposto, in quanto deve ritenersi che l'accoglimento della transazione fiscale inserita ex art. 182 ter l.f. nel piano concordatario non abbia effetto condizionante l'approvazione del piano stesso da parte dei creditori e la sua conseguente omologabilità ex art. 180 l.f. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L'amministrazione finanziaria che non ha assentito (o ha formalmente respinto) la transazione fiscale rimane vincolata dal concordato omologato alle stesse condizioni previste per gli altri creditori della stessa categoria dalla proposta concordataria; non si produce tuttavia l'ulteriore effetto esterno - proprio della transazione fiscale - della consolidazione della posizione fiscale dell'imprenditore, con riferimento tanto ai tributi già iscritti al ruolo, quanto a quelli ancora in corso di deteminazione. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
In caso di mancato accoglimento della transazione fiscale, gli importi destinati dal piano concordatario al soddisfacimento del debito tributario non possono essere pagati immediatamente all' Amministrazione finanziaria ( in quanto il pagamento risulterebbe sine titulo, non essendo stata accolta la transazione), né possono essere posti a favore dei creditori chirografari, bensì devono essere accantonati ex art. 180 co. 6 l.f. sino alla definizione del contenzioso tributario, salva l'immediata possibilità di destinarli al pagamento di interessi e sanzioni ( operando la proposta concordataria nel suo complesso ed essendo il fisco sottoposto al trattamento previsto per gli altri creditori privilegiati). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
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