SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE DEL 03.02.2008 - AZIONE REVOCATORIA - CESSIONE DI CREDITO

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Data di riferimento: 
03/02/2008

Va dichiarato inefficace ex art. 67 2° co. l.f. il pagamento effettuato a seguito di pignoramento presso terzi qualora il convenuto sostenga di aver ceduto il credito, ma non sia in grado di dimostrare di aver comunicato o notificato alla debitrice ceduta la cessione del credito, non risultando il documento prodotto ( v. atto di cessione di credito) essere stato ricevuto dalla società fallita , mancando la prova della ricezione della raccomandata, essendovi in atti solamente la prova della consegna dell'atto all'ufficio postale e dell'invio della stessa da parte del servizio postale, ma non la prova della ricezione da parte della società poi fallita.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]