Tribunale di Chieti - Esercizio provvisorio - reclamo ex art. 36 l.f. - Liquidazione concorsuale ed interessi tutelati.

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Data di riferimento: 
10/08/2010

Reclamo art.36

Tribunale di Chieti, 10 agosto 2010 - Pres., est. Ceccarini.

Il reclamo previsto dall'art. 36 LF è un procedimento fortemente destrutturato, nel quale il curatore interviene personalmente a tutela della procedura e non a tutela di un interesse personale, che non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La possibilità per il curatore di partecipare al procedimento ex art. 36 LF senza l'assistenza del difensore si ricava chiaramente dal fatto che la norma in oggetto riserva la discussione sul reclamo al giudice delegato, la qual cosa non potrebbe accadere qualora si ritenesse necessaria l'assistenza del difensore in quanto la costituzione del curatore dovrebbe essere autorizzata dal giudice delegato, il quale ai sensi dell'art. 25 LF, comma 2, purtuttavia poi non potrebbe trattare il reclamo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nell'esercizio provvisorio dell'impresa esercente un'attività sanitaria per la quale sia richiesta l'autorizzazione regionale ed in presenza di accordo tra la Curatela fallimentare e la Regione interessata, è legittima la clausola contenuta nel regolamento di gara per la vendita o l'affitto dell'azienda della società fallita, che limita la partecipazione alla procedura competitiva alle sole imprese che siano già munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Anche se la liquidazione concorsuale deve porsi l'obiettivo di massimizzare l'interesse dei creditori con il conseguimento della maggior somma da destinare al loro soddisfacimento, la gestione complessiva della procedura può comunque essere finalizzata al conseguimento di ulteriori interessi, soprattutto di carattere generale, quale la prestazione continua di cure sanitarie ai pazienti o la conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali per i lavoratori. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]