Tribunale di Mantova - Variazione del piano di concordato preventivo successiva alla votazione dei creditori.

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Data di riferimento: 
09/12/2010

Tribunale di Mantova, 9 dicembre 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.

Una significativa variazione del piano di concordato preventivo - inteso come l'insieme delle operazioni previste dal proponente per la positiva realizzazione della proposta - successiva alla votazione dei creditori e a fronte di una non modificata proposta concordataria, non consente l'omologa del concordato, avuto riguardo alla stretta connessione che sussiste tra piano e proposta, tale da ritenere che il voto dei creditori sia stato espresso sulla proposta ma in ragione della prospettazione di una determinata strategia di realizzazione dell'attivo. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La modifica del piano - inteso nella stessa accezione di cui sopra - per la realizzazione di alcuni assets, anche se successiva alla votazione dei creditori, può essere considerata non determinante per i creditori stessi, attesa l'equivalenza in termini economici e finanziari dei nuovi contratti conclusi e la sostanziale equipollenza dei flussi di entrata previsti rispetto a quelli originari e può, dunque, consentire l'omologa del concordato.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]