Tribunale di Milano - Responsabilità degli amministratori - Prescrizione - Determinazione e prova del danno.
Tribunale di Milano, 18 gennaio 2011 - Pres. Perozziello - Est. Marianna Galioto.
In mancanza di una disposizione normativa che preveda la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori nell'ambito delle società a responsabilità limitata, deve intendersi ammessa l'applicazione analogica dell'art. 2934 c.c. relativo alle società per azioni. Tale principio discende dall'art. 146 LF, il quale richiama "tutte le azioni di responsabilità contro gli amministratori", ed è conforme alla disciplina dell'art. 2487 c.c. ante riforma.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 5/2003, il quale non include le eccezioni in senso stretto tra le facoltà da esercitare a pena di decadenza con la comparsa di risposta, non può ritenersi tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 7 del medesimo decreto. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Nel caso in cui il dissesto si possa desumere solo da un bilancio mai pubblicato, il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori incomincia a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento della società. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La relazione del curatore, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 33 LF, fa piena prova, fino a querela di falso, degli atti e dei fatti che il curatore attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il pagamento preferenziale di un creditore può tutt'al più generare una contesa tra le singole posizioni soggettive dei creditori, ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria nel complesso, dal momento che quest'ultima mantiene la medesima consistenza. Si deve, quindi, ritenere che curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito direttamente ed individualmente dal singolo creditore. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il risarcimento a carico degli amministratori per violazione del dovere ex art. 2486 c.c. non può prescindere dalla individuazione degli atti posti in essere dagli amministratori in violazione del suddetto dovere e concretamente produttivi di danno. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Può essere ammessa una valutazione equitativa del danno provocato dagli amministratori che abbiano violato il dovere di cui all'art. 2486 c.c., qualora vi siano rilevanti difficoltà di valutare il complesso dell'attività svolta dalla società fallita, in particolare per il lungo tempo trascorso tra il momento della perdita del capitale sociale e la dichiarazione di fallimento. In tal caso, è sufficiente che il curatore deduca che la perdita del capitale e lo stato di scioglimento della società sono anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza o alla formale messa in liquidazione della società, affermando contestualmente che gli amministratori hanno proseguito l'attività d'impresa con ulteriori perdite. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
L'art. 2486 c.c., il quale dispone che "gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", va interpretato, secondo una già affermata giurisprudenza, nel senso che il divieto si riferisce alle sole operazioni fonte di nuovo rischio d'impresa, mentre sono consentiti gli atti d'impresa strumentali alla conservazione del patrimonio e alle necessità relative alla liquidazione.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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