Tribunale di Ravenna - Nuova proposta di concordato e divieto di modifica ex art. 175 l.f.

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Data di riferimento: 
22/12/2010

Tribunale di Ravenna, 22 dicembre 2010 - Pres. Giani - Rel. Farolfi

La norma dell'art. 175, comma 2, LF, la quale prevede che "la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto", si riferisce alla sola ipotesi di modifica della proposta originaria e non riguarda il diverso caso in cui sia formulata una nuova proposta concordataria del tutto autonoma rispetto a quella originaria.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]