Tribunale di Siracusa - Il principio della consecuzione delle procedure dopo la riforma e l'azione revocatoria.
Tribunale di Siracusa, 19 novembre 2010
Dr. Giuseppe Artino Innaria
Anche dopo la riforma del diritto fallimentare, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, vige il principio di consecuzione delle due procedure che vanno considerate unitariamente. (AS - Riproduzione riservata)
Ai fini di cui all'art. 2 comma II del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, che stabilisce che le disposizioni sostitutive degli artt. 67 e 70 della L.F. si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la sua entrata in vigore, l'inizio della procedura va individuato nel momento di instaurazione di quella (nel caso di specie concordato preventivo) che ha preceduto il fallimento. (AS - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Antonino Spadaro
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