Tribunale di Ravenna – Composizione negoziata: al debitore che non ha integralmente adempiuto ad un concordato omologato non è precluso l'accesso a quella procedura con conseguente riconoscimento di misure protettive.

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Data di riferimento: 
25/10/2024

Tribunale Ordinario di Ravenna, Sez. civile - Volontaria Giurisdizione, 25 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Paolo Gilotta.

Concordato preventivo omologato – Debitore che non ha adempiuto integralmente alle obbligazioni assunte - Procedura non risolta - Composizione negoziata – Possibile accesso – Presupposti necessari – Riconoscimento di misure protettive.

Non è precluso l’accesso alla composizione negoziata, con la conseguente riconoscibilità di misure protettive al fine della prosecuzione delle trattative, al debitore che, pur non avendo integralmente adempiuto un precedente concordato preventivo in continuità diretta omologato non più risolubile in ragione della lunga inerzia osservata dai creditori, dimostri una concreta possibilità di risanamento e prospetti una nuova ristrutturazione dei debiti con prospettive migliorative rispetto alla liquidazione giudiziale; ciò anche se il prospettato risanamento ottenibile tramite il ricorso alla continuità come supportata da un’offerta vincolante per l’acquisto del ramo aziendale principale comporti una maggiore falcidia imposta ai crediti già ristrutturati in seno al concordato. [nello specifico fra gli esiti possibili della composizione risultava compreso, tra gli altri, senza che assumessero rilievo, pertanto, eventuali pregresse ristrutturazioni concordatarie già definitivamente consolidatesi, un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche ad efficacia estesa, con la correlativa possibilità, quindi, di pagamenti parziali a favore dei creditori aderenti e anche dei non aderenti, alle condizioni ex art. 23, comma 2, lett. b), C.C.I.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcauirsigso.it/sentenze/ultime/32708/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-a-valle-di-concordato-preventivo-non-eseguito

[in tema di rigorosità del vaglio da eseguirsi da parte del tribunale nell'ambito della composizione negoziata al fine di pronunciarsi nel senso della conferma e/o del riconoscimento di misure protettive, specie se il debitore versi già in stato di insolvenza, in merito alle possibilità prospettiche di addivenire al risanamento della di lui impresa, cfr. in questa rivista: Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6818; Tribunale di Salerno, 07 Febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6808; Tribunale di Bologna, 08 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6548; Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6695 e Tribunale di Roma, 10 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6524].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza