Tribunale di Catania - Liquidazione giudiziale: impossibilità dell'apertura non solo se il debitore provi il mancato superamento congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d) C.C.I., ma anche se ciò risulti all'esito di accertamenti officiosi.

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Data di riferimento: 
10/10/2024

Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 10 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Fabio Letterio Ciraolo, Giud. Alessandro Laurino.

Liquidazione giudiziale – Presupposti necessari per escluderne l'apertura – Mancato superamento congiunto dei requisiti ex art, 2, lettera d), C.C.I. - Prova offerta dal debitore o, in alternativa, riscontri officiosi che depongano nello stesso senso – Eventuale possibile apertura a domanda della liquidazione controllata – Necessaria ricorrenza dei requisiti per essa richiesti.

Appare ragionevole ritenere che l’art. 121 C.C.I., lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall’art. 1, comma 2, L.F., vale a dire quello di fornire la prova della sua non assoggettabilità alla procedura fallimentare in ragione del mancato superamento congiunto di determinati limiti quanto ad attivo patrimoniale e ricavi lordi nel triennio antecedente ed ammontare dei debiti nell'attualità, vada meglio inteso come volto a delimitare l’ambito di applicazione della liquidazione giudiziale (con conseguente semmai, in presenza dei necessari requisiti, eventuale esperibilità a domanda della liquidazione controllata), agli imprenditori che “non dimostrino”, nel senso che non palesino (ergo: non presentino) “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) C.C.I.”, cioè nei cui confronti emerga il fatto positivo del superamento di almeno una delle soglie da quello previste, anche all’esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, potendosi al riguardo prescindere dall’eventuale insufficiente (o assente) attività probatoria svolta sul punto dal debitore. Ciò è reso palese dalle modalità di formulazione del comma 6 dell’art. 367 C.C.I., il quale include le soglie tra gli aspetti da accertare ex officio, nel senso che nel procedimento unitario vanno acquisite anche tutte le informazioni “detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia” che comprovino in capo all’impresa la “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”. Diversamente opinando, infatti, nel senso di ritenere che l’incertezza e la mancanza di prova circa la “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)” debba condurre all’apertura della liquidazione giudiziale, l’ampia e penetrante istruttoria officiosa prevista per legge in tali procedimenti unitari, che riguarda anche l’accertamento del fatto positivo del superamento delle soglie, rimarrebbe sostanzialmente priva di sostrato logico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-10-ottobre-2024-pres-sciacca-est-ciraolo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32745/CrisiImpresa?L%E2%80%99accertamento-delle-soglie-dimensionali-pu%C3%B2-avvenire-d%E2%80%99ufficio-mediante-acquisizione-di-informazioni-dalle-pubbliche-amministrazioni

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: