Tribunale di Bergamo - Concordato preventivo di gruppo: considerazioni in tema di atti/fatti in frode ai creditori idonei a costituire causa di revoca dell'ammissione alla procedura.

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Data di riferimento: 
23/12/2024

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ. Procedure concorsuali e Esecuzioni Forzate, 23 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Vincenzo Domenico Scibetta, Rel. Luco Fuzio, Giud. Luca Verzeni.

Concordato preventivo di gruppo – Atti/fatti passibili di essere considerati in frode ai creditori – Accertamento della loro sussistenza da parte del Commissario Giudiziale – Potere/dovere di segnalarli – Estensione e limiti – Qualificazione riservata al tribunale - Idoneità o meno a comportare la revoca dell'ammissione a quella procedura.

Concordato preventivo di gruppo – Atti e fatti da ascriversi al proponente – Accertamento da parte del Commissario Giudiziale – Segnalazione al tribunale – Caratteristiche idonee a comportarne la rilevanza - Possibile risoluzione di quella procedura.

Con riferimento all'ipotesi in cui un procedimento di concordato preventivo come avviato si trovi nella fase della decisione circa la sua possibile revoca in ragione del verificarsi dei presupposti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 106 C.C.I., non può non precisarsi, da un lato, come il potere-dovere del Commissario Giudiziale di segnalare ogni fatto che possa eventualmente determinarla non si esaurisca col deposito della relazione ex art. 105 C.C.I., dovendo egli effettuare detto rilievo in ogni momento anche successivo in cui ne venga a conoscenza o si convinca della sua importanza, e, dall'altro, che non spetta a lui la qualificazione giuridica dei fatti accertati in quanto può limitarsi ad esporli lasciando al tribunale, unico organo competente ad effettuare detta qualificazione, la valutazione circa la riconducibilità o meno dei medesimi nelle fattispecie previste da detta norma; tribunale che, quale organo deputato al controllo della permanente legittimità della procedura, ben può rilevare d'ufficio, dalla lettura delle informative e degli atti del Commissario, la rilevanza che rivestono ai fini della revoca anche se da quello stesso non segnalati come tali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al contenuto della revoca prevista e disciplinata dall'art. 106, primo comma, C.C.I., in assenza di una giurisprudenza specifica sulla norma, occorre fare riferimento, al fine dell'individuazione delle fattispecie rilevanti sotto tale profilo, alla giurisprudenza consolidata formatasi con riferimento all'art. 173 L.F., di cui il predetto articolo costituisce la trasposizione quasi integrale nel nuovo Codice, onde deve ritenersi che nel concetto di fatto/atto in frode idoneo a costituire causa di revoca all'ammissione al concordato non rientrino solo quelli, “accertati” dal Commissario Giudiziale, deliberatamente posti in essere posti in essere dalla società debitrice per occultare ai creditori la propria situazione reale (ivi comprese le fattispecie tipiche indicate dal legislatore di doloso occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo.....), bensì anche ogni comportamento, anche di natura omissiva, anch'esso “accertato” dal Commissario Giudiziale, che abbia determinato una incompletezza di informazioni tali da rendere inidonei il piano e la proposta a consentire ai creditori di esprimere un voto informato. A tal fine tali condotte devono essere valutate al momento della presentazione del piano, concretandosi in quel momento l’effetto decettivo, non rilevando il deposito da parte della debitrice, successivo ai rilievi effettuati dal Commissario, di proposte integrative che tengano conto dei rilievi mossi eliminando le lacune informative, né l’eventuale voto favorevole espresso dai creditori che non impedirebbe comunque il rigetto successivo della domanda di omologazione, una volta rilevate le condotte decettive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-23-dicembre-2024-pres-scibetta-est-fuzio

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32711/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-quando-informazioni-incomplete%2C-inesatte-o-decettive-possono-giustificare-la-revoca-ai-sensi-dell%E2%80%99art.-106-CCII

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32670/CrisiImpresa?Revoca-del-concordato-preventivo-per-atti-colposi-nella-fase-esecutiva

[cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 13 aprile 2022, n. 12115 https://www.unijuris.it/node/6269; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16649 https://www.unijuris.it/node/6354 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 agosto 2021. n. 22663 https://www.unijuris.it/node/6247].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: