Tribunale di Firenze– Star-up innovative: ai fini della qualifica e dell’individuazione della disciplina da applicare è necessaria la verifica, da parte del Giudice, della sussistenza degli specifici requisiti.

Tribunale di Firenze, 29 novembre 2024 – Presidente dott.ssa Maria Novella Legnaioli, Consigliere relatore dott.ssa Rosa Selvarolo
Star-up innovative – Qualificazione – Valutazione di merito del giudice – disciplina applicabile – Esclusione liquidazione giudiziale.
L’art. 2, I° comma let. c) CCII prevede che lo stato di crisi o di insolvenza della star-up innovative deve qualificarsi come sovraindebitamento, cosicché i soli strumenti di regolazione della crisi ai quali possono accedere tali società risultano essere il concordato minore ovvero la liquidazione controllata, non anche la liquidazione giudiziale. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione in termini di star-up innovativa, l’iscrizione nel Registro delle imprese ha natura di pubblica notizia e, quindi, rappresenta una condizione necessaria ma non anche sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata; spetta al Tribunale valutare volta per volta se la star-up innovativa possieda gli specifici requisiti richiesti dalla legge e, conseguentemente, quale disciplina applicare. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista: Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 08 luglio 2021, in https://www.unijuris.it/node/5942]