Tribunale di Ancona – Concordato preventivo in continuità aziendale: inapplicabile l’istituto del cram down secondo la normativa ante correttivo ter.

Tribunale di Ancona, 29 aprile 2024 (data di decisione) – Presidente dott. Filippello, consigliere relatore dott. Mantovani
Concordato preventivo – Continuità aziendale– Cram down – Inapplicabilità.
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale non risulta applicabile il cd. cram down fiscale in quanto la dizione letterale dell’art. 88, I° CCII, così come modificato dal decreto n. 83/2022, fa salve le diverse previsioni dell’art. 112, II° CCII per la ristrutturazione trasversale dei debiti ed inoltre vi è fatto espresso richiamo all’art. 109, V° CCII e, soprattutto, l’art. 112, II° let. d) afferente al concordato in continuità con ristrutturazione trasversale dei debiti, con conseguente inapplicabilità del combinato disposto delle due menzionate disposizioni in continuità. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo) ha apportato una modifica all’art. 88, I° comma CCII, eliminando il riferimento all’art. 112, II° CCII: “1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell’articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.”]
[Cfr in questa rivista: Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024 – https://www.unijuris.it/node/8196 e Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 04 dicembre 2024, in https://www.unijuris.it/node/8149 ]