Corte d'Appello di Ancona – Le modifiche agli accordi di ristrutturazione dei debiti intervenute nelle more dell'omologazione riguardanti solo aspetti accessori non richiedono vengano rispettati i presupposti previsti dall'art. 58 C.C.I.
Corte d'Appello di Ancona, Sez. I civ., 11 luglio 2024 – Pres. Rel. Annalisa Gianfelice, Cons. Paola De Nisco e Vito Savino.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Modifiche introdotte nelle more dell'omologazione concernenti elementi accidentali del negozio – Non necessità del rispetto dei presupposti previsti dall'art. 58 C.C.I. in caso di modifiche sostanziali.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, le modifiche degli accordi intervenuti, che ai sensi dell'art. 58 C.C.I. risultano bensì ammissibili ma a fronte di nuove manifestazioni di consenso e della rinnovazione dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica del piano da parte del professionista indipendente, si deve ritenere facciano riferimento a modifiche sostanziali, onde possano apportarsi anche in assenza di tali presupposti laddove trattasi di modifiche riguardanti solo condizioni sospensive e termini, ossia elementi accidentali del negozio. [nello specifico, le modifiche erano consistite solo nell'avere nelle more dell'omologa gli istituti di credito concesso una proroga del termine di validità dell'accordo come originariamente fissato e nell'avere altresì rinunciato alla convenuta condizione sospensiva che prevedeva che l'omologazione dovesse intervenire entro una certa data e che l'Agenzia delle Entrate, come interessata ad una proposta di transazione fiscale, vi aderisse; in quanto tali dovevano ritenersi ammissibili a prescindere dal verificarsi dei presupposti richiesti dal suddetto articolo e idonee ad escludere che quell'accordo non si fosse perfezionato così da inficiare la validità della intera procedura come poi omologata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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