Tribunale di Modena - Composizione negoziata: considerazioni in tema di riconoscimento di misure protettive e cautelari, in particolare se volte al ripristino da parte delle banche delle linee di credito sospese o revocate.
Tribunale di Modena, Sez. III civ., 22 giugno 2024 (data della pronuncia) – Giud. Carlo Bianconi.
Composizione negoziata – Avvenuta richiesta di misure protettive – Successiva istanza di conferma delle stesse e di riconoscimento di misure cautelari – Possibilità che siano entrambe indirizzate a tutela nei confronti di specifici creditori – Fondamento.
Composizione negoziata – Predisposizione di un piano che impone alle banche di mantenere o ripristinale le linee di credito ante procedura – Istanza di misure protettive e cautelari a ciò finalizzate – Accoglibilità di quella volta al mantenimento e possibile riconoscimento di quella volta al ripristino – Limiti quanto alla seconda richiesta.
Con riferimento alla proposizione, in sede di accesso alla composizione negoziata, da parte dell'imprenditore che abbia formulato la richiesta ex art. 18, primo comma, C.C.I. volta al riconoscimento di misure protettive, del ricorso ex art. 19, primo comma, C.C.I. per la conferma di quelle misure e per la concessione di misure cautelari, si deve ritenere percorribile la limitazione delle misure protettive ad alcuni specifici soggetti come coinvolti e da coinvolgersi nelle trattative, ciò in ragione di un'inequivoca voluntas legis che ha disseminato la normativa di previsioni che consentono al ricorrente e al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo stay, e coloro che rimangono estranei; quanto alle misure cautelari, nulla questio in ordine al coinvolgimento dei soggetti nei cui confronti è richiesto vengano disposte, pena l'inammissibilità della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla richiesta formulata dalla ricorrente di riconoscimento della misura cautelare consistente nel ripristino da parte di alcune banche delle linee di credito sospese o revocate, a dire di quelle legittimamente, anteriormente alla proposizione della domanda di composizione negoziata, stante che l'art. 16, comma 5, C.C.I. prevede che la sospensione e la revoca degli affidamenti non possono fondarsi sul mero accesso alla composizione negoziata, ma possono essere motivatamente disposte solo se richieste dalla disciplina di vigilanza prudenziale, oppure per altra causa avente origine dall'inadempimento grave del contraente, e stante che l'art. 18, comma 5, C.C.I., nella sua versione anteriore al “Correttivo-ter 2024”, specifica il divieto per tutti i creditori (tra cui le banche) di far ricorso alle varie forme di autotutela contrattuale per il solo fatto degli inadempimenti anteriori all’accesso a quella procedura, si deve ritenere che tali regole inibiscano in generale oggi sostanzialmente la sospensione e la revoca degli affidamenti, anche se non non viene chiarito quali siano i rimedi accordati al debitore per il caso in cui esse abbiano ciò nonostante a verificarsi. Anche nella nuova formulazione ad opera del D. Lgs. 136/2024 dell'art. 5 e 5 bis (questo secondo come ex novo introdotto) dell'art. 18 C.C.I. dette disposizioni risultano tuttora avere una portata principalmente persuasiva, atteso che, di là dagli obblighi di mero mantenimento, il concreto ripristino di linee sospese (quando non addirittura revocate) non può non presupporre un facere, che non può conseguire all'applicazione di misure protettive e quindi non risulta ipotizzabile se non nell’ambito della tutela cautelare. In ogni caso, se pare possibile discutersi della riattivazione di linee sospese o revocate, in origine pur sempre concesse dal contraente finanziario sulla base della propria libera determinazione negoziale, è da escludersi, in quanto impossibile giuridicamente, la imposizione di finanziamenti ex novo o la riattivazione di linee giunte a naturale scadenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[questo il testo dei predetti commi come modificati e introdotti dal Correttivo-ter 2024: comma 5. “I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario”;
comma 5-bis. “Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario”].
[in tema di presupposti perché il tribunale possa in sede di composizione negoziata addivenire alla conferma delle misure protettive, cfr. in questa rivista la precedente ordinanza dello stesso Tribunale di Modena, 03 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6616; in tema di necessità che sussista un giustificato motivo perché le banche possano disporre la sospensione degli affidamenti già concessi all'imprenditore per il solo fatto del suo accesso alla composizione negoziata: Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024 https://www.unijuris.it/node/7555; in tema di inammissibilità delle misure cautelari che costringano il soggetto coinvolto nelle trattative ad un “facere”, anziché solo ad un “pati”: Tribunale di Catania, 25 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6453].