Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato preventivo (e accordi di ristrutturazione dei debiti): considerazioni in tema di erogazione di finanziamenti prededucibili e di necessaria autorizzazione.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. II civ. - Sottosez. Procedure Concorsuali, 25 giugno 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.
Concordato preventivo (e accordi di ristrutturazione dei debiti) – Finanziamenti interinali e finanziamenti ponte – Richiesta di erogazione – Differenza in termini di tempistica e finalizzazione - Necessaria preventiva autorizzazione nel primo caso – Solo riconoscimento della prededuzione nel secondo – Specificazioni da inserirsi nel ricorso in entrambi i casi.
In tema di concordato preventivo (e di accordi di ristrutturazione dei debiti), ai fini dell’erogazione dei c.d. “finanziamenti interinali”, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, come prededucibili, previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 99 del C.C.I., è necessario ottenere l’autorizzazione del giudice prima dell’erogazione degli stessi, ciò a differenza dai c.d. “finanziamenti ponte”, declinati dal comma 5, erogati in funzione dell’accesso a quei procedimenti, in relazione ai quali il tribunale può essere solo chiamato, nel provvedimento con cui accoglie la domanda di accesso, a valutare i presupposti per il riconoscimento della prededuzione, ovvero a riconoscere un determinato rango ad un credito sorto per effetto di un’erogazione già avvenuta; in entrambi i casi nel ricorso con cui vengono richiesti devono essere specificati: 1) la destinazione dei finanziamenti; 2) l’assenza di ulteriori e diverse possibilità di reperire le risorse; 3) il grave pregiudizio per l’attività aziendale, e inoltre lo stesso ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, funzionalità di tali finanziamenti all'esercizio dell'attività aziendale fino all'omologazione, ovvero all'apertura e allo svolgimento di quei procedimenti, nonché alla migliore soddisfazione dei creditori (la relazione non e' però necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale). [nello specifico, avendo la ricorrente nel ricorso proposto ex art. 99 C.C.I. assunto trattarsi di “finanziamenti di terzo effettuati in funzione dell’accesso e nel corso della procedura di concordato preventivo”, comunque pacificamente già concessi prima dell’autorizzazione da parte del Tribunale, lo stesso ha stabilito che si verteva indubbiamente nel caso della “finanza ponte” il che determinava che l’eventuale riconoscimento della prededuzione poteva essere contenuto solo nell’eventuale decreto di apertura della procedura e non con il provvedimento autonomo dal ricorrente sollecitato onde ne ha respinto il ricorso a maggior ragione in quanto l’istanza allo stato non avrebbe potuto comune trovare accoglimento, mancando sia delle indicazioni dell’art. 99, comma 2, C.C.I. e sia dell'apposita relazione del professionista indipendente che attestasse la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 99]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
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