Corte di Cassazione (17546/2024) – Procedimento di fallimento in estensione del socio accomodante di una società in accomandita semplice che abbia assunto una responsabilità illimitata: considerazioni in tema di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 giugno 2024, n. 17546 – Pres. Rel. Angelina Maria Perrino.
Fallimento di una società in accomandita semplice – Socio accomandante che abbia assunto una responsabilità illimitata - Procedimento di fallimento in estensione promosso dal curatore nei suoi confronti – Creditori che hanno inizialmente proposto il ricorso – Litisconsorti necessari – Esclusione – Fondamento.
A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal D.Lgs. n. 169/2007, che hanno comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione exartt. 15 e 147 L. fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
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