Corte d’Appello di Firenze – Concordato preventivo: limiti della valutazione preliminare di ammissibilità con riferimento anche alla valutazione dell’ammissibilità del cram down. Conseguenze dell’accoglimento del reclamo ex art. 47 CCII.

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Data di riferimento: 
25/07/2024

Corte d’Appello di Firenze, 25 luglio 2024 (data di decisione) – Presidente dott.ssa Anna Primavera, Consigliere relatore dott. Luigi Nannipieri

Concordato preventivo – Valutazione preliminare di ammissibilità: ritualità della proposta e non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori – Valutazione ammissibilità del Cram down – Esclusione.

Concordato preventivo – Accoglimento reclamo – Conseguenze – Rimessione atti al Tribunale.

Concordato preventivo – Revoca inammissibilità proposta concordato – Conseguenze – Revoca apertura liquidazione giudiziale – Principio generale di priorità di trattazione ex art. 7 CCII.

Concordato preventivo – Accoglimento reclamo – Conseguenze - Applicabilità disciplina ex art. 53 CCII.

In tema di concordato preventivo in continuità, la preliminare valutazione di ammissibilità, ex art. 47 CCII, è normativamente circoscritta alla ritualità della proposta ed alla non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, dovendo quindi escludersi ogni ulteriore valutazione, in particolare quella relativa all’inammissibilità di un futuro cram down fiscale a seguito di un’eventuale mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate. La valutazione in ordine alla possibilità o meno di applicare l’art. 88, comma 2 bis CCII deve infatti essere operata solo in sede di omologa ed all’esito della mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Benché il CCII non disciplini espressamente le conseguenze dell’accoglimento del reclamo ex art. 47, V° CCII avverso il decreto di inammissibilità del concordato, trattandosi di un provvedimento di riforma con il quale si è determinato un arresto procedimentale preliminare, con sindacato della Corte necessariamente limitato alle ragioni addotte, la conseguenza non può che essere la restituzione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso ovvero una nuova valutazione di ammissibilità rispetto ad elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già oggetto della decisione impugnata, anche previa assegnazione di un termine, spettando comunque al Tribunale l’adozione dei provvedimenti ex art. 47, II° CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

La revoca della dichiarazione di inammissibilità del concordato comporta, quale necessaria conseguenza, anche la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in applicazione del principio generale di priorità di trattazione delle domande dirette a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale ex art. 7 CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato preventivo può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 53 CCII: dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al passaggio in giudicato l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa spetteranno al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità dell’autorizzazione del tribunale per gli atti indicati, con previsione di obblighi informativi e con l’avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-firenze-25-luglio-24-pres-primavera-est-nannipieri

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31834/CrisiImpresa?La-valutazione-in-ordine-alla-possibilit%C3%A0-di-una-omologazione-forzosa-pu%C3%B2-essere-svolta-in-sede-di-omologazione%2C-non-di-apertura-del-concordato-preventivo

[Cfr in questa rivista con riferimento alla prima massima: Corte d'Appello di Bologna, Sez. III civ., 23 febbraio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7700]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza