Corte di Cassazione (27443/2023) - Fallimento: modalità di quantificazione del compenso a ciascuno spettante in caso di successione di due curatori nella carica.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2023, n. 27443 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.
Fallimento – Curatori succedutisi nell’incarico – Criterio di liquidazione a ciascuno del compenso - Ammontare della liquidità rinvenuta all’atto della dichiarazione di fallimento e di quella sopravvenuta - Quantificazione e ripartizione, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti.
Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, va determinato in relazione a quanto dell’attivo, inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie, sia a ciascuno effettivamente ascrivibile, e deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso in relazione alle attività rispettivamente da ognuno svolte e ai risultati conseguiti, non potendo in particolare l’ammontare della liquidità rinvenuta all’atto del fallimento sul conto corrente della fallita, essere computato due volte [nel caso specifico solo il curatore inizialmente nominato ha avuto l’onere di attivarsi allo scopo di evitare possibili attività distrattive, mentre il secondo ha trovato la corrispondente somma già nell’attivo fallimentare senza dover svolgere alcuna attività.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2018, n. 14631 https://www.unijuris.it/node/4232 e Cassazione civile, Sez. VI, 26 Giugno 2018, n. 16739 https://www.unijuris.it/node/4772].