Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità indiretta con assuntore nella parte che prevede il trasferimento degli assets dell'attivo concordatario senza alcuna gara competitiva.

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Data di riferimento: 
04/01/2024

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 04 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.

Concordato preventivo in continuità indiretta con assuntore – Acquisizione del patrimonio del debitore – Non necessità dell'indizione di alcuna procedura competitiva – Fondamento.

Il concordato in continuità indiretta mediante intervento di un assuntore si deve ritenere non comporti la sottoposizione della acquisizione del patrimonio del debitore a procedure competitive di cui all'art. 163 bis e/o all'art. 182 L.F. ispirate alla logica di cui agli artt. 107 ss. L.F., poiché si reputa che tale effetto di legge sia escluso concettualmente dalla figura dell'assuntore che non si limita ad acquistare il patrimonio ad un determinato corrispettivo, ma diviene il successore e sostituto del debitore liberato, assumendone, quindi, non solo la posizione attiva ma anche quella passiva, condizione che non è equiparabile a quella di nessun acquirente di beni all'interno della legge fallimentare. Nei casi di concordato con assunzione infatti i contenuti del piano e della proposta necessariamente coincidono con gli impegni dell'assuntore, in particolar modo ove questi espressamente si accolli il debito con efficacia liberatoria del debitore, ragion per cui ove si ritenesse di indire una procedura competitiva avente ad oggetto distinte ed alternative proposte di assunzione degli obblighi concordatari, effettivamente si darebbe corso all'instaurazione di una gara per l'individuazione di piani e di proposte diversi rispetto a quelli oggetto d'intesa tra l’imprenditore e l'assuntore originario e si andrebbe al di là del perimetro dell'art. 163 bis L.F. che si occupa di sondare il mercato con riguardo alla formulazione di mere offerte concorrenti e, comunque, in palese violazione della disciplina di cui all'art. 163 L.F., che regola il caso della presentazione di proposte concorrenti, laddove non richiede l'esperimento di alcuna procedura competitiva ed è poi riservata - ai sensi dell'art. 163, comma 4, L.F.. - a "uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a)". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31624/CrisiImpresa?Il-tribunale-di-Santa-Maria-Capua-Vetere-sulla-inadeguatezza-della-relazione-dell%E2%80%99attestatore

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: