Corte di Cassazione (11380/2024) – Al fine di valutare la tempestività della notifica telematica di un reclamo avverso la dichiarazione di fallimento si deve fare riferimento al momento di generazione della ricevuta di accettazione, c.d. RAC.
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Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2024, n. 11380 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento – Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento - Notificazione telematica di detto atto processuale – Verifica della sua tempestività - Generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica – Momento a cui necessariamente deve farsi riferimento.
Nel caso di notifica telematica degli atti processuali [nello specifico del reclamo avvero la dichiarazione di fallimento], il momento cui avere riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, non è quello della spedizione del messaggio PEC, ma neppure quello in cui è generato il messaggio di “ricevuta di avvenuta consegna” (cd. RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, bensì, alla luce del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 3, della L. n. 53/1994, e 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005, nonché dell'art. 16 septies del D.L. 179/2012, nel testo risultante dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 75/2019, quello di generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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