Corte di Cassazione (11380/2024) – Al fine di valutare la tempestività della notifica telematica di un reclamo avverso la dichiarazione di fallimento si deve fare riferimento al momento di generazione della ricevuta di accettazione, c.d. RAC.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2024, n. 11380 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento – Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento - Notificazione telematica di detto atto processuale – Verifica della sua tempestività - Generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica – Momento a cui necessariamente deve farsi riferimento.
Nel caso di notifica telematica degli atti processuali [nello specifico del reclamo avvero la dichiarazione di fallimento], il momento cui avere riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, non è quello della spedizione del messaggio PEC, ma neppure quello in cui è generato il messaggio di “ricevuta di avvenuta consegna” (cd. RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, bensì, alla luce del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 3, della L. n. 53/1994, e 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005, nonché dell'art. 16 septies del D.L. 179/2012, nel testo risultante dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 75/2019, quello di generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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