Corte di Cassazione - Riproponibilità dell'insinuazione tardiva.

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Data di riferimento: 
16/06/2010

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2010 n. 14585
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui, in via di principio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio (GF - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]