Tribunale di Avellino – Accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore: colpa grave ostativa all’accesso alla procedura, possibilità di escludere beni dal piano oltre l’ipotesi di cui all’art. 67, V° CCII, valutazione della convenienza del piano.
Tribunale di Avellino, 11 aprile 2024 – G.D. dott. Pasquale Russolillo
Accordi ristrutturazione debiti del consumatore – Condotta del consumatore ostativa – Ragionevole affidamento verifica merito creditizio- Esclusione colpa grave.
Accordi ristrutturazione debiti del consumatore – Principio universalità oggettiva -Esclusione beni dal piano – Libertà di contenuti del piano.
Accordi ristrutturazione debiti del consumatore – Esclusione beni dal piano – Prosecuzione del mutuo ipotecario – Estraneità al piano del creditore ipotecario – Eccezione alla regola della concorsualità.
Accordi di ristrutturazione debiti del consumatore – Alternativa liquidatoria – Valore di mercato - Convenienza.
Il Codice della crisi ha inteso favorire l’accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti: l’art. 69, I° CCII prevede, nell’ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, la quale è ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”. L’accesso alla procedura è, pertanto, consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente valutato la propria capacità e diligentemente assunto le proprie obbligazioni, salvo poi trovarsi nell’impossibilità di pagare per eventi sopravvenuti ed imprevedibili (cd. shock esogeno), ma anche a coloro che, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati spinti da condizionamenti estrinseci a contrarre nuove obbligazioni (cd. sovraindebitamento indotto o necessitato). Vista la previsione di cui all’art. 69, II° CCII non sussiste la condizione ostativa della colpa grave quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, essendo essi tenuti a compiere i controlli previsti dall’art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, è possibile per il consumatore prevedere nella proposta la conservazione della casa di abitazione, posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto: oltre all’ipotesi di cui all’art. 67, V° CCII, la conservazione dei beni resta possibile a condizione che il creditore ipotecario, da considerarsi nel piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella procedura de qua non è posta l’alternativa fra procedura di continuità e liquidatoria di talché, non condividendosi il principio di universalità oggettiva, l’esclusione di taluni beni dalla liquidazione è sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta di cui all’art. 67 CCII; i creditori, dunque, non devono necessariamente essere soddisfatti mediante liquidazione di beni o diritti, essendo la regola della non minor convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria l’unico limite al loro trattamento. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, sussiste la possibilità per il consumatore di conservare la casa di abitazione, posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto e non più pendente come nell’ipotesi di cui all’art. 67, V° CCII, la cui previsione, dunque, non costituisce l’unica eccezione possibile alla regola della concorsualità. Anzi, l’eccezionalità della disposizione si riviene nella prevista possibilità, in caso di prosecuzione del mutuo, di considerare il creditore ipotecario un soggetto estraneo alla procedura, e quindi non legittimato a contestarne la convenienza, nonché di trattare il credito al di fuori del piano e di eseguire, in presenza delle necessarie risorse ed in assenza di pregiudizio per i creditori, il pagamento delle rate nei termini dell’ammortamento negoziale, anche se eccedenti la durata della procedura, senza la necessità di osservare le regole di graduazione e proporzionalità del concorso dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Nell’ambito della valutazione della convenienza dell’alternativa liquidatoria, non è corretto farsi sempre riferimento al valore di stima dell’immobile, dovendo, per contro, come si evince dall’art. 67, IV° CCII, aversi riguardo alle prospettive concrete del mercato e, dunque, in caso di bene già subastato, tenersi conto dell’esito degli esperimenti andati deserti e dei ribassi già disposti. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-11-aprile-2024-est-russolillo
[Cfr in questa rivista, sulla possibilità di escludere beni ex art. 67, V° CCII: Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Proc. Concorsuali, 29 marzo 2023 in https://www.unijuris.it/node/6911 ]