Corte d’Appello di Potenza – Accordo di ristrutturazione die debiti: impossibile accedere al cram down fiscale qualora l’unico creditore sia la stessa amministrazione finanziaria.

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Data di riferimento: 
12/03/2024

Corte d’Appello di Potenza, 12 marzo 2024 – Presidente dott. Ettore Luigi Nesti, relatore dott.ssa Mariadomenica Marchese

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Cram down fiscale – Unico creditore amministrazione fiscale – Esclusione omologazione accordo.

In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti, non può accedersi al cd. cram down fiscale di cui all’art. 182 bis, IV° L.F. qualora l’amministrazione finanziaria si l’unico creditore. Il cram down fiscale consente l’omologa forzosa, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, dell’accordo di ristrutturazione quando tale adesione sia funzionale al raggiungimento della percentuale del 60 % di soddisfazione di altri creditori: vista la lettera della norma, l’ancoraggio dell’operatività dell’ipotesi di omologa forzosa del soggetto pubblico ad un dato percentuale di soddisfazione degli altri creditori costituisce un presupposto oggettivo ineludibile. Diversamente, l’omologa dell’accordo si tradurrebbe in una forzosa attuazione della transazione fiscale rifiutata dall’amministrazione pubblica. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-potenza-12-marzo-2024-pres-nesti-est-marchese

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: