Tribunale di Verona – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: considerazioni in tema di relazione del gestore della crisi, di istanza di misure protettive e di comunicazione e pubblicazione del decreto di ammissione.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 24 aprile 2024 (data della pronuncia) – Giudice Pier Paolo Lanni.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Fase dell'ammissione – Giudizio di fattibilità
- Anticipazione rispetto alla fase dell'omologazione – Gestore della crisi – Necessità che prenda sempre posizione sul punto – Fondamento.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Istanza del debitore di misure protettive – Richiesta di inibitoria degli effetti della cessione del quinto dello stipendio – Pronuncia del divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione – Misure in determinate condizioni non accoglibili o non necessarie.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Decreto di ammissione a quella procedura – Necessità della sua comunicazione e relativa pubblicazione – Limiti – Ragione sottostante.
Con riferimento ad una proposta e ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come depositati ai sensi dell'art. 67 C.C.I., stante che intuibili ragioni di economia giustificano un’anticipazione del giudizio di fattibilità, previsto dall’art. 70, comma 7, C.C.I. in sede di omologa, già al momento dell’ammissione, ferma restando la sua rinnovazione al momento dell’omologa e che, al contempo, le stesse ragioni giustificano un’attività informativa diretta ai creditori, al fine di consentire un vaglio adeguato dell’esercizio del diritto di formulare osservazioni sotto il profilo della convenienza, deve ritenersi che anche la relazione del gestore della crisi, pur non essendo espressamente previsto dall’art. 68 C.C.I., debba prendere posizione sulla fattibilità del piano e contenere, anche al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 67, comma 4 C.C.I. in tema di falcidia dei crediti privilegiati, e quindi anche nel caso ne sia previsto l'integrale pagamento, informazioni sulle prospettive di soddisfazione dei creditori in caso di alternativa liquidatoria [nello specifico il Tribunale, seppure la relazione del gestore della crisi avesse preso posizione sulla fattibilità, ma non anche sulle prospettive di soddisfazione in caso di alternativa liquidatoria, ha ritenuto, ciò nonostante, di poter superare quella lacuna in quanto la proposta del ricorrente, per come formulata, appariva già di per sé prima facie migliorativa per i creditori rispetto alla soddisfazione che avrebbe potuto garantire loro la procedura di liquidazione controllata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può trovare accoglimento con riferimento ad un piano che preveda la messa a disposizione dei creditori di una quota fissa dello stipendio del consumatore, per carenza di funzionalità alla conservazione dell’integrità del di lui patrimonio, l'istanza dallo stesso formulata volta ad ottenere il riconoscimento della misura protettiva consistente nell'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell’ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso, ogni qualvolta il piano preveda l’acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall’omologa, come anche quella consistente nella pronuncia del divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, trattandosi di misura che, pur non rappresentando come nel concordato minore e negli altri strumenti di regolazione della crisi un effetto legale del provvedimento di ammissione o di apertura, può essere, proprio perché finalizzata a tutelare i creditori concorsuali, comunque disposta d’ufficio dal giudice per cui la sollecitazione della parte si rivela possibile ma non necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine di consentire un vaglio adeguato del diritto di proporre osservazioni, deve essere disposta dal Tribunale, laddove li ritenga ammissibili, la comunicazione ai creditori ex art. 70, primo comma, C.C.I. della proposta e del piano del consumatore (unitamente alla relazione del gestore), nonché la loro pubblicazione ad opera dell'OCC nel sito web dello stesso tribunale e sull'area del Ministero della giustizia con oscuramento però dei dati sensibili [nello specifico quelli relativi alla truffa sentimentale subita dal ricorrente e alle condizioni di disabilità di un suo figlio] salvo che risultino necessari per consentire un vaglio adeguato del requisito della meritevolezza, volto ad escludere la ricorrenza delle condizioni ostative all'ammissione previste dall'art. 69, primo comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)