Corte d'Appello di Firenze – Concordato in continuità non approvato da tutte le classi e in particolare da quella composta da creditori erariali e previdenziali: considerazioni in tema di omologazione forzosa o trasversale.

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Data di riferimento: 
31/10/2023

Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, 31 ottobre 2023 – Pres. Rel. Anna Primavera.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Amministrazione finanziaria o enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie – Mancata adesione – Possibile applicazione della omologazione forzosa – Esclusione – Fondamento.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Mancata adesione da parte di tutte le classi -

Omologazione trasversale o c.d. cross-class-cram–down – Requisiti di applicabilità ex art. 112, comma 2, C.C.I. – Interpretazione in particolare di quello previsto dalla lettera d).

In tema di omologazione di una proposta di concordato preventivo, l’applicabilità, nel caso di mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, del cram down fiscale previsto dall’art. 88, comma 2 bis, C.C.I. quando la proposta di soddisfacimento dei creditori fiscali e previdenziali sia per questi conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, si deve ritenere sia estranea al concordato in continuità aziendale, posto che da un lato, l’art. 88, comma 1, C.C.I. mantiene fermo quanto previsto per quel tipo di concordato dall’articolo 112, comma 2, C.C.I. e, dall'altro, l’art. 88, comma 2 bis, C.C.I., nel richiamare l’art. 109, comma 1, C.C.I., fa riferimento al solo concordato liquidatorio, mentre invece, ai sensi dell’art. 109, comma 5, C.C.I., il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore ed, ai sensi dell'art. 112 , comma 1, lettera f), C.C.I., il tribunale è infatti tenuto a verificare tale circostanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini dell'applicabilità, con riferimento ad una proposta di concordato in continuità aziendale nei confronti della quale una o più delle classi previste risultino dissenzienti, della omologazione trasversale o c.d. cross-class-cram –down, come prevista dall’art. 112, comma 2, C.C.I, deve, con riferimento ai quattro requisiti richiesti ed in particolare a quello di cui alla lettera d), ritenersi, dal momento che la sua lettura ha sollevato, per quanto concerne la sua seconda parte, dubbi interpretativi, che seppure il requisito di cui alla lettera b) faccia riferimento, per il valore eccedente quello di liquidazione, alla regola di priorità relativa (RPR), l’art. 112, comma 2, lettera d) seconda parte, C.C.I. vada interpretato nel senso che la proposta di concordato debba essere approvata, seppure la norma espressamente non li richiami, dai creditori di rango superiore, maltrattati o comunque, interessati, vale a dire dai creditori che riceverebbero maggiore soddisfazione, anche parziale, con l'applicazione della priorità assoluta (APR) anche sul plusvalore derivante dalla continuità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31167/CrisiImpresa?Appello-Firenze%3A-Il-cram-down-%C3%A8-applicabile-solo-al-concordato-liquidatorio

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6979]-

 

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