Tribunale di Avellino – Accordo di ristrutturazione dei debiti: presupposti perché possa trovare accoglimento l'istanza del debitore di proroga del termine di durata delle misure protettive come in precedenza fissato.

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Data di riferimento: 
01/02/2024

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ.- Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa, 01 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Misure protettive già riconosciute – Istanza del debitore di proroga del termine di durata – Presupposti – In particolare “progressi significative” nelle trattative in corso - Significato da attribuirsi a quell'espressione - Oggetto cui deve farsi riferimento.

In sede di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, al fine di potersi ritenere accoglibile una istanza di proroga del termine come già previsto di durata delle misure protettive, con riferimento ex art. 55, quarto comma, C.C.I. ad uno dei presupposti necessari (l'altro è l'assenza di un ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti controinteressate) per “significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione” deve intendersi lo svolgimento di concrete iniziative che abbiano condotto il negoziato con i creditori ad una fase più avanzata (fissazione di incontri, formulazione di proposte) e/o l’adeguamento del piano di ristrutturazione agli esiti del diniego definitivamente opposto da taluni di essi.Al riguardo occorre osservare che l'esistenza di progressi “significativi” deve necessariamente riguardare il piano di ristrutturazione nel suo complesso e non la posizione del singolo creditore, essendo la tutela protettiva finalizzata a tutelare in primis l'impresa che abbia seriamente intrapreso un percorso di ristrutturazione al fine di consentire alla stessa di “poter continuare a operare o almeno mantenere il valore della sua massa fallimentare durante le trattative” (considerando 32 della direttiva Insolvency). [nello specifico il Tribunale, con riferimento alla procedura di accordo di ristrutturazione come avviata, ha, pertanto, considerato irrilevante, onde ha accolto per ulteriori due mesi la richiesta di proroga di durata delle misure protettive, il fatto che un unico creditore, che si trovava in una posizione di forza, in quanto procedente in una esecuzione immobiliare pendente, avesse manifestato il suo diniego, in quanto l'entità del di lui credito non avrebbe determinato la riduzione della soglia dei creditori coinvolti al di sotto del sessanta per cento, ed in quanto la mera sospensione di detta procedura esecutiva non avrebbe potuto determinare un ingiusto pregiudizio all'interesse di quel creditore, restando comunque ferma la garanzia che assisteva il suo credito; ha, per contro, lo stesso Tribunale stabilito che il debitore avrebbe dovuto necessariamente procedere ad un tempestivo adeguamento del suo piano in modo da evitare un possibile definitivo diniego, essendo un'eventuale proposta migliorativa ancora comunque valutabile da parte detto creditore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Giurisprudenza/480__Proroga-per-significativi-progressi-nelle-trattative

 

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza