Corte di Cassazione (74/2024) – Fallimento in estensione: in presenza di un iniziale affectio tra persone e società di cui una poi fallita, la supersocietà di fatto tra esse non va esclusa se da parte di taluna di esse su è abusato di quella società.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 gennaio 2024, n.74 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.
Esistenza di un rapporto societario di fatto tra persone e società – Prova rappresentata dalla sussistenza dell'affectio societatis – Intervenuto fallimento di una delle società partecipanti – Dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F. della supersocietà di fatto – Avvenuto precedente abuso di una posizione dominante ad opera di una delle originarie partecipanti – Perseguimento di un interesse personale - Circostanza non idonea ad escludere l'esistenza di detto rapporto e la conseguente pronuncia.
Il fatto che vi possa essere l’abuso di una società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell’interesse proprio delle stesse, non esclude, comunque, la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata (cioè piegata ai fini d’interesse dei suoi soci o soggetti che di fatto la governano) di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società, sia subentrato, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l’esercizio di un abuso su quest’ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l’altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di possibilità della ricorrenza, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 147, comma 5, L.F., di una supersocietà di fatto di persone anche nel caso ne faccia parte una società di capitali già dichiarata fallita; di presupposti per ritenerla esistente e per distinguerla da una holding di fatto, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903 https://www.unijuris.it/node/5332; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2023, n. 4784https://www.unijuris.it/node/6781; Cassa