Corte d'Appello di Reggio Calabria - Decreto di chiusura del fallimento, oggetto del reclamo e limiti.

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Data di riferimento: 
14/05/2010

Corte d'Appello di Reggio Calabria, 14 maggio 2010 - Pres. Gambadoro - Rel. Lombardo. Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto di chiusura - Cognizione del giudice in sede di reclamo.

Fallimento - Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento - Inammissibilità.

La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo ai sensi dell‘art. 119, 2° comma della legge fallimentare avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 della stessa legge, in quanto tale rimedio è predisposto per porre in discussione la configurabilità, in concreto, dello specifico caso. (gc) (riproduzione riservata)

E' inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto ex art. 119, legge fallimentare qualora il ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento, limitandosi, ad esempio, a censurare tale decreto perché illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi della reclamante creditrice di elevati importi. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]