Tribunale di Lecce – Omologabilità di un concordato con continuità aziendale: presupposti che il tribunale è chiamato a tal fine a verificare che sussistano e ipotesi di frode di cui, viceversa, è necessario escluda la ricorrenza.

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Data di riferimento: 
09/02/2024

Tribunale di Lecce, Sez. Commerciale, 09 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Anna Rita Pasca, Rel. Annafrancesca Capone, Giud. Francesco Ottaviano.

Concordato preventivo in continuità – Valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere in sede di omologa – Presupposti che devono ricorrere e comportamenti fraudolenti da escludersi.

Con riferimento ad una proposta di concordato in continuità aziendale, i presupposti che il tribunale è chiamato in particolare a verificare che ricorrano per giudicarlo omologabile sono: la conformità alla legge del piano proposto (intesa come rispetto delle regole processuali e sostanziali), le ragionevoli probabilità che il suo svolgimento possa impedire o superare l'insolvenza (art. 112, commi 1 e 2, C.C.I.) e, soprattutto, in ipotesi di opposizione di un creditore che ne eccepisca la convenienza, l'idoneità del concordato a soddisfare il credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 112, terzo comma, C.C.I.). Con riferimento all'esame previsto dall'art. 112, comma 1, C.C.I. nell'ambito della verifica, ex lettera a), della “regolarità della procedura”, e, ex lettera b), dell'“ammissibilità giuridica della proposta”, bisogna prendere in considerazione gli eventuali atti di frode ex art. 106 C.C.I. emersi nel corso del procedimento e deve pertanto verificarsi se la proponente abbia “occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode”, quali atti, consapevolmente e volontariamente posti in essere, idonei a pregiudicare il c.d. “consenso informato” dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento e quindi sulla convenienza di quella procedura, per come prospettate nella proposta concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecce-9-febbraio-2024-pres-pasca-est-capone

[in tema di tipologia di atti in frode commessi, nella vigenza dell'art. 173 L.F. (oggi riprodotto nell'art. 106 C.C.I.), dal debitore in sede di concordato preventivo, cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 agosto 2021. n. 22663 https://www.unijuris.it/node/6247].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza