Corte d'Appello di Bologna – Concordato preventivo in continuità aziendale: diversità e limiti delle verifiche che il tribunale è chiamato a compiere nelle fasi dell'ammissione e dell'omologazione.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. III civ., 23 febbraio 2024 – Pres. Anna De Cristofaro, Cons. Rel. Manuela Valotti, Cons. Luciano Varotti.
Concordato preventivo con continuità aziendale – Sindacato del tribunale – Verifiche da svolgersi in sede di ammissione e di omologazione – Differenze e limiti.
In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la verifica demandata al tribunale dall’art. 47, comma 1, lett. b), C.C.I. in sede di apertura si risolve nell’insieme, in una valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità prima facie delle modalità adempitive della proposta; in particolare l’ammissibilità può essere esclusa soltanto quando la proposta sia irragionevole e manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori e ad assorbire e regolare la crisi preservando i valori aziendali e non può spingersi sino a una disamina del contenuto degli atti, dei documenti e della proposta. Non appare quindi condivisibile che il sindacato di ammissibilità che il tribunale è tenuto ad operare in sede di ammissione sia sovrapponibile a quello che è chiamato a compiere in sede di omologa, essendo lo stesso, nel secondo caso, non contenuto entro tali limiti e, soprattutto, da effettuarsi alla stregua delle specifiche condizioni contemplate dal primo comma dell’art. 112 C,C,I,, nonché in base a tutti i riscontri, le informazioni e i chiarimenti acquisiti nel corso della procedura e all’esito di un contraddittorio pieno con il proponente. [nello specifico la Corte, con riferimento al reclamo proposto ai sensi dell'art, 47, quinto comma. C.C.I., ha revocato il decreto con cui il tribunale aveva riconosciuto inammissibile la proposta di concordato per avere compiuto valutazioni non richieste e non consentite nella fase di ammissione, e conseguentemente, come da distinto reclamo ex art 51 C.C.I. anche, come da precedente richiesta dal P.M., la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale che ne aveva fatto seguito, in quanto emessa sul presupposto della illegittima declaratoria di inammissibilità del concordato, dovendo trovare applicazione, in assenza di tale presupposto, il disposto dell'art. 7 C.C.I. circa la priorità da riconoscersi, in sede di procedimento unitario, alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di margini di intervento, nella vigenza della legge fallimentare, del giudice in ordine alla fattibilità giuridica del concordato, anche con riferimento alle conclusioni addotte dal professionista in sede di apertura di quella procedura, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701].