Tribunale di Terni - Liquidazione controllata: considerazioni in tema di presupposti perché un creditore possa richiederne l'apertura e affinché un professionista possa essere nominato liquidatore.
Tribunale di Terni, 08 marzo 2024 – Pres. Alessandro Nastri, Rel. Francesco Grotteria, Giud. Francesco Angelini.
Liquidazione controllata – Istanza di apertura avanzata da un creditore – Legittimazione dell'istante - Non necessità che il di lui credito sia giudizialmente accertato o sia basato su titolo esecutivo – Accertamento che in mancanza il giudice è chiamato a compiere.
Liquidazione controllata di una persona fisica – Domanda proposta da un creditore – Presupposti perché possa essere aperta – Rilevanza del essere il debitore rimasto contumace.
Liquidazione controllata di una persona fisica – Scelta del liquidatore – Duplice iscrizione – Requisito richiesto.
Sulla base di un principio in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento, ma da considerasi valido anche in sede di liquidazione controllata, si deve ritenere che la legittimazione del creditore a richiedere ai sensi dell'art. 268, secondo comma, C.C.I. l'apertura di detta procedura nei confronti del debitore non presupponga necessariamente un definitivo accertamento del suo credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza al giudice di compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ad una domanda di liquidazione controllata proposta da un creditore nei confronti di una persona fisica risulta ai sensi dell'art. 268, secondo comma C.C.I. necessario perché possa essere aperta che il debitore risulti insolvente e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria sia complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00. Quanto alla condizione contemplata per tale ipotesi dal terzo comma di quello stesso articolo che prevede che non si può procedere all'apertura di quella procedura se “l'OCC su richiesta del debitore attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di procedure giudiziarie”, essa chiaramente non può operare laddove il debitore convenuto rimanga contumace, atteso che presuppone che il debitore si attivi presentando apposita istanza per la nomina di quell'organismo, altrimenti assente in quella procedura se avviata, appunto, ad istanza di un creditore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Il liquidatore nominato dal tribunale in una procedura di liquidazione controllata deve risultare iscritto sia all'Albo di cui all'art. 356 C.C.I., sia nell'Elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 come da ritenersi tuttora vigente alla luce del richiamo operato da parte dell'art. 2, comma 1, lettera t) C.C.I., norma che ribadisce il ruolo dell'OCC nel nuovo quadro normativo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-8-marzo-2024-pres-nastri-est-grotteria
[con riferimento alla prima massima e alla legittimazione del creditore in sede di procedura fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2020, n. 21144 https://www.unijuris.it/node/5343; Corte di Cassazione, Sez. VI Civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23494 https://www.unijuris.it/node/5412 e Cassazione civile, Sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921; con riferimento alla terza massima, in senso conforme: Tribunale Torino, 11 Maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/6993 e Tribunale di Salerno, 10 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7077; in senso contrario: Tribunale di Vicenza, 12 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7049 e Tribunale Arezzo, 20 Ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7252].