Tribunale di Torino – Ammissibilità dell'accesso alla procedura di concordato semplificato: presupposti che in sede di composizione negoziata è necessario si siano verificati.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 16 gennaio 2024 – Pres. Maurizia Giusta, Rel. Antonia Mussa, Giud. Stefano Miglietta.
Concordato semplificato – Ammissibilità dell'accesso a quella procedura - Verifiche relative alla fase della composizione negoziata che il tribunale è chiamato a compiere – Ragioni sottostanti.
Laddove la fase della composizione negoziata non risulti essere stata correttamente intrapresa si deve ritenere che non sussistano i requisiti di ritualità e di ammissibilità richiesti per l'accesso al concordato semplificato. Il tribunale nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, deve pertanto verificare - che l'esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l'utilizzo abusivo dell'accesso a tale particolare modalità di concordato "forzoso", peraltro, non ascrivibile al genus del concordato preventivo; - che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione procedurale voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori nella fase della composizione negoziata. Tale secondo requisito trova a sua volta la sua decodificazione nella verifica: a) che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che di conseguenza i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore (c.d. partecipazione consapevole alla composizione negoziata); b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all'art. 23, comma 1, C.C.I. (l'impossibilità, infatti, di effettuare in sede di composizione negoziata proposte di risanamento della crisi di impresa secondo quello che dovrebbe essere l'esito favorevole e auspicabile di quella procedura implica necessariamente un'assenza a monte dei requisiti per accedervi e, dunque, un abuso di tale meccanismo); c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione con le predette soluzioni e l'alternativa liquidatoria. [nello specifico il Tribunale ha deciso nel senso che mancassero quei presupposti per l'accesso al concordato semplificato, anche perché l'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario avrebbe in sede di composizione negoziale chiaramente impedito alle parti, in conformità alla previsione di un suo consistente stralcio, di procedere ad una soluzione concordata in un contesto dove non trova spazio l'istituto della transazione fiscale, unica ipotesi prevista dal legislatore per la falcidia del credito erariale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022 https://www.unijuris.it/node/6450 e Tribunale di Parma, 12 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7176].