Corte d'Appello di Milano – Azione revocatoria ex art 66 L.F.: legittimazione del soggetto portatore di un credito oggetto di un giudizio in corso. Irrilevanza dell'essere stato dal soggetto poi fallito soddisfatto un credito di rango più elevato.
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 10 gennaio 2024 (data delle pronuncia) – Pres. Anna Mantovani, Cons. Rel. Francesca Maria Mammone, Cons. Francesco Distefano.
Fallimento – Azione revocatoria ordinaria – Proposizione da parte di soggetto titolare di credito oggetto di un giudizio ancora in corso – Legittimazione.
Fallimento – Azione revocatoria ordinaria – Requisito dell'eventus damni – Rilevanza del diverso grado esistente tra crediti soddisfatti e crediti compromessi – Insussistenza.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità in capo all'attore di un credito eventuale qual è quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia non può essere portata ad esecuzione fino a quando l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato. Una verifica sulla plausibilità delle ragioni di credito addotte a fondamento della domanda è infatti certamente necessaria, al fine di scongiurare il rischio che l’azione sia esercitata in modo pretestuoso, ma solo ove il procedente abbia agito semplicemente prospettando la titolarità di una ragione di credito non solo non ancora accertata in giudizio, ma in relazione alla quale nessuna concreta iniziativa volta al suo accertamento sia stata ancora assunta, non, invece, nel caso in cui i giudizi diretti a far affermare la plausibilità delle sue ragioni di credito siano ancora in corso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La revocatoria ordinaria promossa ai sensi dell'art. 66 L.F. nei confronti del soggetto fallito non mira a preservare la par condicio creditorum e non impone alcuna comparazione tra rango dei creditori, che, semmai, sarà effettuata dal giudice dell’esecuzione nella redazione del piano di riparto, nel caso in cui partecipino alla procedura creditori privilegiati insoddisfatti; ragion per cui, con riferimento all'atto di trasferimento con cui, pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento di due sue società, il socio unico e amministratore di fatto di quelle, come responsabile di alcune condotte di mala gestio che ne avrebbero determinato o almeno aggravato il dissesto, dopo aver concluso un accordo di separazione consensuale, si sia spogliato di una notevolissima parte del suo patrimonio, cedendo alla moglie ed alle figlie diritti reali su molteplici unità immobiliari di cui aveva la piena proprietà, si deve ritenere non rilevi, per escludere la ricorrenza del requisito dell'eventus damni, l'avere egli in tal modo soddisfatto un credito di rango più elevato, rappresentato dall'aver adempiuto all'obbligo di mantenimento di quei suoi familiari. Proprio la consapevolezza in capo al disponente della situazione di difficoltà di quelle società, unita alla consapevolezza delle proprie precedenti condotte, è sufficiente a farlo ritenere conscio del suo essere esposto a possibili iniziative risarcitorie e quindi, per ciò solo, necessariamente consapevole del pregiudizio arrecato ai propri creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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