Tribunale di Ferrara - Revoca da parte della Corte d’Appello del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e conferma da parte del Tribunale delle misure protettive già adottate.
Tribunale Ferrara, 29 Febbraio 2024. Pres. Giusberti. Est. Ghedini.
Revoca da parte della Corte d’Appello del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo – Conferma da parte del Tribunale delle misure protettive già adottate ex art. 54, comma 2, CCII – Necessità – Termini previsti dall’art. 55, comma 3, CCII.
Per assicurare effettività al provvedimento della Corte d’Appello che revoca il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e per consentire la prosecuzione del percorso concordatario, il giudice di I grado deve confermare le misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, CCII nei termini previsti dall’art. 55, comma 3, CCII.
In detta ipotesi, il termine dei 30 giorni di cui all’art. 55, comma 3, CCII deve ritenersi sospeso dal decreto di inammissibilità e riinizia a decorrere dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della sentenza della Corte d’Appello.
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