Tribunale di Avellino – Liquidazione giudiziale omisso medio in presenza di un concordato omologato anteriormente al 15/7/2022: ammissibilità. Inapplicabilità in quel caso dell'art. 119, comma 7, C.C.I., in particolare in caso di istanza del P.M.

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Data di riferimento: 
20/02/2024

Tribunale Ordinario di  Avellino, Sez. I civ. - Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali, 20 febbraio 2024 – Pres. Gaetano Guglielmo, Rel. Pasquale Russolillo, Giud. Michela Palladino.

Concordato preventivo – Omologazione anteriore all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa edell'Insolvenza – Esecuzione in corso - Liquidazione giudiziale – Necessità ex art. 119, comma 7, C.C.I. della previa risoluzione del concordato - Inapplicabilità in quel caso di detta disposizione -– Limitazione circoscritta alle sole procedure concordatarie aperte dopo l’entrata in vigore del C.C.I.

Limite ex art. 119, comma 7, C.C.I. - Apertura della liquidazione giudiziale – Inammissibilità in presenza di un concordato preventivo non risolto – Inapplicabilità di quella disposizione in caso di iniziativa del P.M. - Motivo sottostante.

L' art. 119, comma 7, C.C.I., laddove prescrive che la liquidazione giudiziale può essere aperta solo a seguito della risoluzione del concordato, deve essere interpretato nel senso che tale condizione operi solo nei confronti alle procedure di concordato preventivo instaurate in seguito all’entrata in vigore del Codice della crisi e non  operi, pertanto, neppure nei confronti dei debitori che abbiano ancora in corso l'esecuzione di una proposta di concordato come omologata anteriormente al 15/7/2022, non potendosi l'esecuzione considerare scissa rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta che si è conclusa, appunto, con l'omologazione, onde risulta in quel caso possibile addivenire alla pronuncia della liquidazione giudiziale, come lo era con riferimento alla dichiarazione di fallimento, “omisso medio”, vale a dire seppur non preceduta dalla risoluzione del concordato; ciò anche in quanto l'art. 390, secondo comma C.C.I. precisa che la vecchia disciplina si applica non solo per le procedure di concordato “pendenti”, ma anche per le procedure “aperte" a seguito della definizione dei ricorsi depositati anteriormente alla data predetta, tali dovendosi considerare quelle in fase di esecuzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il limite di cui all'art. 119, comma 7, C.C.I. non pare possa estendersi, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, nei confronti di qualsiasi soggetto legittimato a proporre istanza ex art.37 C.C.I. di liquidazione giudiziale, Pubblico Ministero compreso, dovendosi ritenere che sia circoscritta alle iniziative dei creditori anteriori, onerandoli, in presenza di un concordato preventivo omologato, del rispetto di un preciso iter procedurale che implica, sin quando possibile, la preventiva risoluzione della procedura alternativa, se del caso sollecitando, come ora previsto come possibile dal primo comma di detto articolo, l'esercizio dei poteri del commissario giudiziale. L'iniziativa del Pubblico Ministero si deve ritenere infatti sia disciplinata esclusivamente dagli artt. 37, secondo comma, e 38 C.C.I., che non prevedono limitazioni di sorta, in quanto derivante dalla necessità di tutelare interessi ultra individuali che impongono di avviare tempestivamente la procedura di insolvenza dell'impresa quando essa non abbia più prospettive di risanamento e di ristrutturazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-20-febbraio-2024-pres-guglielmo-est-russolillo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30841/CrisiImpresa?Concordato-omologato-ante-codice-della-crisi-e-fallimento-omisso-medio

[in tema di possibile fallibilità, nell'ambito della disciplina, appunto, fallimentare, omisso medio, vale a dire anche senza la preventiva risoluzione del concordato preventivo in corso di esecuzione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza