Tribunale di Bologna – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: ammissione in presenza dei necessari presupposti ma necessario monitoraggio della situazione patrimoniale e reddituale per i quattro anni successivi.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure Concorsuali, 28 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Alessandra Mirabelli.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Soggetto privo di beni immateriali e materiali – Percezione di un reddito da lavoro part-time – Ammontare appena sufficiente alle necessità familiari – Ricorrenza dei requisiti necessari, in particolare della meritevolezza – Ammissione alla procedura – Situazione da controllarsi per i quattro anni successivi.
Può essere ammesso all'esdebitazione dell'incapiente, con conseguente inesigibilità dei debiti anteriori al deposito del ricorso, il soggetto sovraindebitato sostanzialmente privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare, quale lavoratore part- time con una retribuzione appena sufficiente al mantenimento suo e della sua famiglia, laddove risulti secondo la valutazione del giudice meritevole ai sensi del comma 7 dell'art. 283 C:C.I, di esservi ammesso; sarà però tenuto, come da disposto del giudice, al 31 gennaio di ciascuno dei successivi quattro anni, a depositare tramite l'OCC, a conferma del fatto che risulti invariata la sua situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, una dichiarazione documentata in ordine a quella che dovrà essere accompagnata da una relazione di avvallo del Gestore della Crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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