Tribunale di Verona – Interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dal D. Lgs. n. 123/1998: anche al credito per la restituzione di una contro-garanzia rilasciata dal MCC può essere riconosciuta natura privilegiata.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 17 gennaio 2024 – Giudice Monica Attanasio.
Interventi previsti dal D. Lgs. n. 123/1998 – Concessione di controgaranzia da parte di MCC - Credito per la restituzione azionato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Privilegio ex art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998 – Riconoscibilità – Fondamento.
Non vi sono ragioni per escludere che, nell'ambito degli interventi previsti dal D. Lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nel caso ne sia prevista ai sensi dell'art. 9, comma 4, la restituzione,tra i crediti che ne conseguono cui riconoscersi, la natura privilegiata, ex comma 5, possa farsi rientrare anche quello conseguente alla concessione da parte di Medio Credito Centrale al terzo garante dell’istituto erogatore del finanziamento di una controgaranzia; ciò in quanto anche tale forma di intervento è espressamente prevista dalle Disposizioni Operative, né essa importa un rischio per il Fondo pubblico di natura diversa dall'erogazione diretta di un finanziamento o dalla concessione di una garanzia diretta. Le norme che stabiliscono privilegi, pur non potendo infatti essere interpretate analogicamente in quanto norme eccezionali, sono tuttavia suscettibili di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre al limite segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della causa del credito che ai sensi dell'art. 2745 c.c. rappresenta la ragione giustificativa di qualunque privilegio [nello specifico, con riferimento alla domanda di restituzione di un intervento di quel tipo, formulata nei confronti dell'impresa beneficiaria ammessa alla procedura di concordato in continuità, il giudice ha pertanto deciso nel senso che dovesse riconoscersi la natura privilegiata del credito portato da una cartella di pagamento dell'Agente della riscossione e di cui alla dichiarazione di credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, limitatamente, peraltro, alla somma capitale ed agli interessi (giacché le somme indicate a titolo di aggio e spese di notifica non sono affatto dovute nel caso di notifica successiva al deposito della domanda di concordato, ed hanno rango chirografario in quello di notifica anteriore) e senza che potesse disporsi, come richiesto da parte attrice, un'ammissione al passivo, mancando nel concordato preventivo uno stato passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-16-gennaio-2024-pres-est-attanasio
[cfr. in questa rivista, in tema di possibile interpretazione estensiva delle norme che stabiliscono privilegi: Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930 https://www.unijuris.it/node/648 (precedente dal Tribunale richiamato); in tema di legittimazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione ad instaurare un giudizio di cognizione ordinaria, qual è quello che si rende necessario nel caso di disconoscimento da parte degli organi della procedura di concordato preventivo dell'esistenza, entità o natura di un credito: Cassazione civile, Sez. I, 08 Gennaio 2019, n. 208 https://www.unijuris.it/node/4841 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 novembre 2020, n. 26568https://www.unijuris.it/frnode/5402].