Tribunale di Bergamo – Concordato semplificato: possibile riconoscimento di misure protettive e cautelari.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., crisi d'impresa e esecuzioni forzate, 29 agosto 2023 (data della pronuncia) – Giudice Laura De Simone.
Concordato semplificato – Possibile riconoscimento di misure protettive e cautelati – Modalità - Non necessità della fissazione di un'apposita udienza – Fondamento.
Dal momento che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2023, n. 9730), quand'anche in tema di competenza, ha già avuto modo di affermare che, sebbene la disciplina del concordato semplificato sia connotata da talune specificità, è a tutti gli effetti una procedura concorsuale alla quale possono essere estese, laddove non incompatibili, le norme sul concordato preventivo, si deve ritenere che anche con riferimento al concordato semplificato trovi applicazione il disposto degli artt. 54 e 55 C.C.I., e che, pertanto, possa, perché non venga pregiudicato l'esito della procedura introdotta, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di conferma delle misure protettive previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, C.C.I., già fruite nel corso della composizione negoziata, per la durata massima di 120 giorni, o, in subordine, di concessione di misure cautelari aventi lo stesso contenuto; ciò, alla luce del disposto dell'art. 55, comma 3, C.C.I., anche senza la necessità della fissazione di un'apposita udienza, ma, eventualmente, se necessario, vale a dire se la documentazione allegata e la relazione dell'esperto stimatore non risultino a talo scopo sufficienti, solo assunte sommarie informazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30530/CrisiImpresa?Concordato-semplificato-e-misure-protettive
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-29-agosto-2023-est-de-simone
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 12 Aprile 2023, n. 9730 https://www.unijuris.it/node/6917].