Corte di Cassazione (4326/2024) – Termine per il reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2024, n. 4326, Pres. Ferro, Est. Crolla
Sovraindebitamento – Reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Termine di dieci giorni.
In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, L. n. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento. Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-febbraio-2024-n-4326-pres-ferro-est-crolla
[Cfr in questa rivista anche: Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 17 giugno 2022 – https://www.unijuris.it/node/6632 ]