Corte di Cassazione (35527/2023) – Fallimento: la lavoratrice madre non può, fino al primo anno di vita del bambino, essere licenziata se l'attività d'impresa non risulta del tutto cessata, come nel caso di esercizio provvisorio..
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 19 dicembre 2023, n. 35527 – Pres. Adriana Doronzo, Rel. Guglielmo Cinque.
Fallimento dell'impresa – Assenza di un provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio – Prosecuzione comunque dell'attività a fine conservativo -Licenziamento della lavoratrice madre - Nullità - Ragioni.
In caso di fallimento, la prosecuzione di attività conservative dell'azienda in funzione del trasferimento a terzi - pur in assenza di un provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito ex art. 104 L. fall. - esclude la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice madre, in quanto la cessazione dell'attività, presupposto che legittima il licenziamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 151/2001, va apprezzata sul piano naturalistico-sostanziale e non su quello giuridico-formale. (Massima Ufficiale) [nello specifico, erano appunto in corso attività conservative dell'impresa fallita in funzione del suo trasferimento a terzi, onde la Corte ha ritenuto che l'attività non poteva da un punto visto sostanziale considerarsi cessata , ragion per cui il licenziamento di quella lavoratrice, come deciso, doveva considerarsi illegittimo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)