Tribunale di Bergamo – Vendita del complesso aziendale della fallita: valutazione cui attenersi per stabilire in sede di riparto del ricavato la percentuale di valore da riconoscersi alla componente immobiliare e a quella mobiliare.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. crisi d'impresa, 17 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Laura De Simone.
Fallimento - Affitto d’azienda – Percentuale del canone da ascriversi alle componenti mobiliare e immobiliare – Determinazione rimessa alla stima di un perito indipendente – Successiva vendita della stessa azienda - Riparto percentuale del ricavato tra le due componenti – Modalità cui attenersi nella quantificazione.
Stante che il riparto fallimentare vive di regole sue proprie, ancorato ai valori di stima strutturata resa da un perito appositamente incaricato, laddove lo stesso abbia, con riferimento al canone d'affitto dell'azienda della fallita come in contratto unitariamente considerato, esattamente individuato la proporzione nel valore complessivo tra la componente immobiliare e quella mobiliare, è con riferimento a quel criterio che deve farsi riferimento in sede di successiva vendita di detta azienda per stabilire rispetto al prezzo totale di vendita dovuto dall'acquirente, già affittuario di quel complesso produttivo, risultato aggiudicatario per assenza di offerenti nel corso della procedura competitiva a tal fine disposta, la percentuale da ascriversi singolarmente alle due componenti, non dovendosi quei valori considerare condizionati dalle percentuali attribuiti alle stesse nel contratto di cessione di quell'azienda [nello specifico, il Tribunale ha infatti stabilito che il prezzo complessivo pagato per l'acquisto dell'azienda dall'affittuaria/acquirente, già in precedenza divenuta cessionaria del credito ipotecario vantato nei confronti della società fallita e pertanto interessata ai sensi dell'art. 585, secondo comma , c.p.c. a compensarlo con quanto doveva versare con riferimento alla componente immobiliare, non poteva dallo stesso essere attribuito, sulla base dell'allocazione di valori effettuata come da sua proposta in sede di cessione, quasi esclusivamente a tale componente, a danno dei creditori che vantavano titolo sulla massa mobiliare come costituita dai canoni a suo tempo versati, dovendosi viceversa ancorare ai valori della stima effettuata dal perito incaricato, valori che non risultavano condizionati come quelli attribuiti alle componenti mobiliare e immobiliare nel contratto di cessione di quel complesso aziendale]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-17-ottobre-2023-est-de-simone
[in tema di competenza del giudice delegato in sede di riparto, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2023, n. 20731 https://www.unijuris.it/node/7226].