Tribunale di Lucca – Domanda di concordato preventivo proposta in presenza di un'istanza per la liquidazione giudiziale: presupposti perché possa essere esaminata per prima. Limite della possibilità di modificarla per renderla ammissibile.
Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 03 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.
Domanda di concordato preventivo - Proposizione in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale – Apertura di un procedimento unitario – Presupposto perché la domanda del debitore possa essere esaminata per prima – Possibilità di modificarla se giudicata inammissibile o irrituale – Limiti.
La domanda di accesso a concordato preventivo che venga presentata dal debitore in presenza di una, anteriore, proposta nei suoi confronti da parte dei soggetti legittimati, di liquidazione giudiziale, come riunita alla precedente ai sensi dell'art. 7, primo comma, C.C.I. in un procedimento unitario, può, ai sensi del secondo comma di detto articolo, avvalersi del fatto di dover essere trattata per prima, a condizione però che non sia inammissibile, che il piano non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati e che nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per quelli stessi; il tribunale infatti, laddove rilevi alcuni profili impattanti sulla ammissibilità/ritualità del concordato, non procede alla sua apertura. In tal caso può essere ancora consentito al debitore, se il tribunale glielo concede, di integrare la sua domanda, introducendo però solo modifiche minori e non anche variando la tipologia di concordato prescelta, ovvero sostituendo il piano di ristrutturazione originario con un altro completamente diverso. Se pertanto il debitore non approfitti di quella opportunità che gli può essere offerta e manifesti da subito la sua intenzione, di apportare alla proposta e al piano modificazioni non consentite [come nello specifico, richiedendo di sostituire l'originaria domanda di concordato preventivo con assuntore con quella di concordato in continuità diretta], il tribunale ai sensi dell'art. 47, comma 4, C.C.I., accertata la mancanza delle condizioni di cui al primo comma,“sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta …e con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale” senzaconcedere al debitore, come gli sarebbe stato consentito fare, “un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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