Tribunale di Bergamo – Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale: natura della verifica che il tribunale è chiamato a svolgere in sede di omologazione.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 09 dicembre 2023 – Pres. Laura De Simone, Rel. Bruno Conca, Giud. Maria Magrì.
Accordi di ristrutturazione – Giudizio di omologazione – Riscontro che il tribunale è chiamato essenzialmente a svolgere – Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
La valutazione che il tribunale è chiamato a compiere in sede di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda ai sensi dell'art. 63 C.C.I. un pagamento parziale dei crediti per tributi come amministrati dalle agenzie fiscali, nei confronti del quale le stesse hanno proposto opposizione, si deve ritenere non si sostanzi nel solo riscontro della legittimità sostanziale, ammissibilità, ritualità, fattibilità della proposta, bensì della vera e propria convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria, vale a dire della liquidazione giudiziale come prospettabile al momento della presentazione del ricorso, ciò in quanto in tale ipotesi era, ed è prevista anche dopo la novella recata dal D.L. 69/2023, la possibilità di addivenire al c.d. cram down fiscale di cui tale accertamento costituisce uno dei presupposti. A tal fine il tribunale, seppur muova da quanto al riguardo affermato dal professionista attestatore, si deve ritenere non sia vincolato a quanto risultante dalla di lui relazione (ove in sé non inemendabilmente censurabile, perché in tal caso, vi sarebbe allora una ragione a monte d'inammissibilità o diniego dell'omologazione), tant'è che, ai sensi della previsione di cui all'art. 48, quarto comma, C.C.I., può su richiesta delle parti o anche d'ufficio, assumere senza alcun limite strumenti istruttori. [al riguardo il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, alternative non risultavano neppure ipotizzabili dal momento che la domanda avrebbe potuto qualificarsi più di liquidazione che di ristrutturazione in quanto l'attività della proponente era da tempo cessata, l'insolvenza risultava manifesta e definitiva e l'attivo di cui si prevedeva l'utilizzo era rappresentato esclusivamente dall'alienazione dell'inutilizzato complesso industriale di proprietà della ricorrente]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-30-novembre-2023-pres-de-simone-est-conca