Corte di Cassazione (324/2024) - Procedura fallimentare e data iniziale cui fare riferimento per decidere dell'eccessiva durata della stessa ai fini di ottenere l’equa riparazione prevista dalla Legge Pinto.
Cass., Sez. 2, 5 gennaio 2024, n. 324, Pres. Manna, Est. Bertuzzi
Procedura fallimentare – Eccessiva durata - Equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 (Legge Pinto) – Creditori –Domanda di indennizzo –Data iniziale cui fare riferimento.
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 L. fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo. (Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-5-gennaio-2024-n-324-pres-manna-est-bertuzzi
[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez. II civ., 27 agosto 2018 n. 21200 –https://www.unijuris.it/node/4302]