Tribunale di Cuneo – Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: il creditore non è legittimato a contestare il credito altrui.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 02/02/2024 - 09:20
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Data di riferimento:
23/11/2023
Tribunale Cuneo, 23 Novembre 2023. Est. Magrì.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Contestazione da parte di un creditore dei crediti altrui e delle spese di procedura - Legittimazione - Esclusione
Il singolo creditore, nella procedura ex art. 67 ss. CCII di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ha legittimazione alcuna a contestare la quantificazione dei crediti altrui e delle spese di procedura, dato che le osservazioni ex art. 70, co.3, CCII devono limitarsi all’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione, oppure alla convenienza del piano.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza