Tribunale di Cuneo – Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: il creditore non è legittimato a contestare il credito altrui.

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Data di riferimento: 
23/11/2023

Tribunale Cuneo, 23 Novembre 2023. Est. Magrì.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Contestazione da parte di un creditore dei crediti altrui e delle spese di procedura - Legittimazione - Esclusione

Il singolo creditore, nella procedura ex art. 67 ss. CCII di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ha legittimazione alcuna a contestare la quantificazione dei crediti altrui e delle spese di procedura, dato che le osservazioni ex art. 70, co.3, CCII devono limitarsi all’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione, oppure alla convenienza del piano.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30557/CrisiImpresa?Ristrutturazione-del-consumatore%3A-il-creditore-non-%C3%A8-legittimato-a-contestare-il-credito-altrui

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza