Corte di Cassazione (34327/2023) – Efficacia ex nunc della dichiarazione di fallimento in estensione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2023, n. 34327 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale – Accertamento del suo far parte, assieme ad altri, di una società di fatto – Fallimento in estensione – Natura costitutiva - Efficacia ex nunc – Conservazione però degli effetti già prodottisi.
In tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, si accerti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro o altri soci (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio occulto, illimitatamente responsabile), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" ha natura costituiva ed effetto soltanto ex nunc, in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus) va ad essa riconosciuta. (Principio di diritto) [Al riguardo la Corte ha pertanto sottolineato che è da questa seconda dichiarazione che originano tutti gli effetti nei confronti del fallito, del creditore e dei terzi, fatta salva la conservazione degli effetti già prodottisi con la prima dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, il cui titolo muta, ma solo ex nunc, in fallimento di socio della accertata società di fatto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)