Tribunale di Venezia - Nella liquidazione controllata non è prevista la prenotazione a debito delle spese di apertura della procedura.

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Data di riferimento: 
21/12/2023

Tribunale Venezia, 21 Dicembre 2023. Pres. Bianchi. Est. Pitinari.

Liquidazione Controllata -  Prenotazione a debito delle spese di apertura della procedura - Esclusione

In base a quanto previsto dall’art. 268, comma 4, lett. b) CCI, deve essere rimessa al Giudice Delegato la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione controllata in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare, salva la precisazione che la ricorrente dovrà in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all’apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30435/CrisiImpresa?Nella-Liquidazione-Controllata-non-%C3%A8-prevista-la-prenotazione-a-debito-delle-spese-di-apertura

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza